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Reviewed by: Arduino Maiuri*

Martin Schermaier (ed.), The Position of Roman Slaves: Social Realities and Legal Differences, De Gruyter (=Dependency and Slavery Studies, 6), Berlin-Boston 2023, 240 p., ISBN 978-3-11-099868-9

1Martin Schermaier (ed.), The Position of Roman Slaves: Social Realities and Legal Differencies,De Gruyter (= Dependency and Slavery Studies, 6), Berlin-Boston 2023, 240 p., ISBN 978-3-11-099868-9.

2La civiltà latina frappose un argine insormontabile tra produttori e possessori di ricchezza, mondi distinti e non comunicanti. Agli schiavi era lecito compiere atti di rilevanza giuridica solo entro la sfera di competenza del padrone, tanto che, con impietoso cinismo, l’erudito Terenzio Varrone nel De re rustica ebbe a definirli meri instrumentavocalia(I, 17, 1: cfr. organon, in Arist., Polit. I, 4, 1253b). Il servus, quindi, non era un soggetto, ma un oggetto di diritto, appartenendo al proprietario come un bene materiale: servile caput nullum ius habet (Dig. IV, 5, 3, 1). Il suo profilo dunque era del tutto diverso rispetto a quello del moderno prestatore di manodopera, che stipula un contratto con il datore di lavoro e fruisce di un diritto soggettivo. L’atteggiamento benevolo di Seneca(Ep. 5, 47) è pressoché isolato, in un coro sostanzialmente insensibile verso gli humiliores. Il dominium ex iure Quiritium comportava un potere assoluto, materiale e corporale, ovvero quella ‘reificazione del soggetto’ che era alla base del concetto stesso di proprietas: di qui la dicotomia tra l’essere libero e schiavo, destinata ad una spontanea estensione dal piano giuridico a quello sociale.

3Il duro trattamento riservato agli schiavi è attestato soprattutto durante la res publica, in assenza della sensibilità per il prossimo promossa dalle raffinate teorizzazioni ellenistiche e dalla riflessione cristiana. Catone, in qualità di portavoce dei proprietari terrieri, si pose l’inquietante interrogativo di come sfruttare questa preziosa risorsa anche in caso di condizioni atmosferiche avverse (agr. I, 2, 5); e se il lavoro era duro, il sostentamento si limitava a garantire la semplice sussistenza, per ovvie ragioni di risparmio ed ottimizzazione dell’attività lavorativa. In chiara sintonia con questa linea programmatica Columella, pur magnificando la vigoria dei braccianti agricoli impiegati nella viticoltura, consigliava di tenerli incatenati, per evitare che fuggissero (rust. I, 6, 3).

4Queste tristi condizioni esistenziali produssero naturalmente diversi episodi di aperta insofferenza. Ad esempio Ulpiano ricorda le disposizioni sui servi fugitivi dettate dalla lex Fabia del 90 a.C., con forti sanzioni comminate contro chi ne ostacolasse la ricerca, la restituzione coattiva e pene previste contro chi si fosse arbitrariamente spacciato come liber(Dig.XI, 4, 1, 2). È noto, d’altra parte, che l’ultima fase della repubblica fu segnata da feroci rivolte, il sistema diretto con cui gli schiavi tentarono di sottrarsi al loro destino. Tra il 136 e il 132 vi fu quella promossa in Sicilia dal siriaco Euno, mentre tra il 73 e il 71 si ebbe quella di Spartaco, repressa dalle truppe di Crasso solo dopo cruenti scontri, con la crocifissione dei rivoltosi lungo la via Appia fino a Capua.

5Aumentata a dismisura la popolazione servile, grazie anche all’espansione dello stato romano nel Mediterraneo, crebbero notevolmente le preoccupazioni per la tutela dell’ordine pubblico. Tra i provvedimenti più feroci occorre ricordare il Senatus ConsultumSilanianum.Intervenuto nel 10 o 11 d.C. a sottrarre la disciplina dei delitti servili alla più generica e risalente lex Cornelia de sicariis et veneficis, era ispirato a un rigore assoluto e prevedeva l’esecuzione di tutti gli schiavi presenti sotto lo stesso tetto in caso di uccisione del dominus (Tac., Ann. XIV, 42-44). Solo con Adriano la portata previsionale fu limitata a chi non fosse intervenuto, pur avendo visto il suo padrone in difficoltà: in sostanza, l’odierna omissione di soccorso (Dig. XXIX, 5, 1, 27 ss.).

6Il testo curato da M. Schermaier presenta i risultati del Convegno organizzato nell’agosto del 2020 presso il BCDSS (“Bonn Center for Dependency and Slavery”). L’opera ispiratrice è quella di W.W. Buckland, The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian (Cambridge: Cambridge University Press, 1908), ma fin dall’inizio si dichiara che ulteriori progressi deriveranno solo da un approccio che aiuti a comprendere «whether Roman legal texts can provide information about the social reality of Roman slavery» (p. 1). Viene così chiarito che la condizione giuridica di un civisoptimo iure prevedeva lo status libertatis, civitatise familiae, corrispondenti rispettivamente all’essere liberi, cives e sui iuris.

7Il curatore ha anche arricchito la collettanea con due contributi essenziali sul piano programmatico e organizzativo: non a caso, infatti, si collocano agli estremi, garantendo così una preziosa cornice all’impianto metodologico dell’opera (WithoutRights? Social Theories Meet Roman Law Texts, pp. 1-24; Neither Fish nor Fowl: Some Grey Areas of Roman Slave Law, pp. 237-268).

8Il primo studio, commentando espressioni idiomatiche come nullum caput di Dig. IV, 5, 3, 1 (Paul. 11 ad ed.: p. 7 s.), pro nullishabentur di Dig. L, 17, 32 (Ulp. 43 ad Sab.; e cfr. anche pro nullohabenturdi Dig. XXVIII, 8, 1, Ulp. 60 ad ed. et all.:pp. 15-19) e il non meno eloquente servitus morti adsimulatur(Dig. XXXV, 1, 59, 2, Ulp. 13 adLeg. Iul. et Pap.: pp. 20-23), dimostra come la discriminazione degli schiavi fosse un tratto giuridico essenziale anche nell’ottica dell’espansione demografica favorita dalla legislazione augustea. Va peraltro sottolineata, proprio in questa chiave di lettura, la necessità di una decisiva rotazione prospettica rispetto alla valutazione interpretativa odierna: i pronunciamenti delle fonti giuridiche non vanno letti come dei concetti da sottoporre a loro volta ad una chiave esegetica, bensì al contrario, secondo una prospettiva decisamente inversa, come delle fondamentali chiavi di lettura. Si pensi appena all’importanza del concetto di dominio nell’Alto Medioevo, sia nella teologia morale che nella filosofia politica. In proposito occorre anche sottolineare come la schiavitù, nel momento della sua massima espansione, ovvero tra la fine della repubblica e l’inizio del principato, conobbe anche una profonda diversificazione interna, tra i servi dotati di un maggiore agio (prosperi) e pertanto destinati ad un’importante gratificazione economica e sociale, e quelli relegati a pura “merce di scambio” (res, nella sua accezione basilare). Proprio per questo lo studio inaugurale riveste un’essenziale valenza programmatica, ponendo utili premesse per gli approfondimenti successivi.

9Nell’ultimo saggio i tratti essenziali dell’assenza di facoltà dispositive nel diritto servile vengono definiti con l’indistinta, ma per questo ancora più efficace, espressione di “zona grigia”: vi rientra, ad esempio, il paradosso dell’impossibilità di denunciare l’insolvenza di uno schiavo debitore. Vengono quindi chiariti i due concetti centrali di naturalisobligatio e peculium, che definiscono puntualmente il divario tra il portato ancestrale del mos maiorum e i successivi sviluppi economici. Se, infatti, solo il dominus è il proprietario effettivo dei beni, può tuttavia abilitare i servi e i filii in potestate a procedere alle disposizioni finanziarie, segnando così la cesura tra forma e res, ovvero la mancanza effettiva di beni e la proprietà sostanziale, de facto. Inoltre nella valutazione complessiva del ruolo dei servi non vanno considerati solo gli aspetti filosofici, come l’attenzione “simpatetica” loro riservata durante la dinastia antonina, ed in particolare da Marco Aurelio, ma anche quelli sociali, in virtù dell’aumento oggettivo del valore intrinseco ed estrinseco assicurato alla categoria dal suo drastico ridimensionamento, in termini strettamente numerici, a partire dal II sec. d.C.

10Recuperando l’ordine interno dei singoli contributi, Thomas Finkenauer tratta con dovizia di riferimenti ed una serrata logica argomentativa un tema di costante attualità (Filiinaturales: Social Fate or Legal Privilege?,pp. 25-66), soffermandosi anche sull’intricata questione della presunta interpolazione dei passi del Digesto relativi alla cognatioservilis in epoca pregiustinianea. Questo punto rappresenta uno dei motivi più significativi del suo studio, dal momento che rivela una presa di posizione ben delineata, in quanto disposta ad accordare piena fiducia alla tradizione in virtù dell’evidenza di «traces of delicate juridical work, scrupulous interpretations and the weighing of interests, characteristic of classical jurisprudence» (p. 61). In sede conclusiva si sottolinea invece come lo status giuridico dei filiinaturales non risponda a logiche oggettive, bensì commisurate al reale livello politico e sociale dei genitori, sostanzialmente secondo la medesima proporzione che regola i rapporti tra patroni e liberti. Ancora una volta è un passo del Digesto ad illuminare questo complesso meccanismo di ricostruzione: si tratta di un riferimento di Ulpiano, il quale cita lo stesso Papiniano, sottolineando come la dignitas del testatore sia l’elemento decisivo per stabilire se il suo patrimonio debba passare ai figli naturali o ad un terzo esterno (Dig. XXXVI, 1, 18, 4, Ulp. 2 fideicomm.).

11A sua volta Pierangelo Buongiorno si sofferma sull’elevato status sociale riconosciuto ai liberti della familiaCaesaris (Social Status ‘Without’ Legal Difference. Historiography and Puzzling Legal Questions About Imperial Freedmen and Slaves, pp. 68-86). In effetti la coscienza del senso di appartenenza ad un alto rango è un motivo di orgoglio particolarmente sentito, come documenta l’uso epigrafico del possessivo noster (p. 85). Tuttavia ciò costituisce soltanto un fattore intrinseco di esclusività, senza produrre specifiche differenze rispetto al profilo giuridico dei liberti dei civesordinari. Solo a titolo di esempio, larestitutionataliumdi potenti rappresentanti imperiali come M. Antonio Pallante e suo fratello Felix, intimi di Claudio (Tac., Ann. XII, 53-54; Hist. V, 9, 3), attesta che ciascuno di essi, pur essendo legato all’imperatore e avendo ricevuto gli ornamenta consularia, sul piano giuridico resta sottoposto alle persone nate libere, anche se solo formalmente e nella piena estrinsecazione della propria autonomia operativa.

12I due studi di Richard Gamauf (Peculium: Paradoxes of Slaves With Property, pp. 87-124, e Dispensator: The Social Profile of a Servile Profession in the Satyrica and in Roman Jurists’ Text,pp. 125-163) trattano due aspetti di primaria evidenza del diritto servile, relativi rispettivamente alla dimensione patrimoniale e al profilo del dispensator. In effetti la loro fisionomia omogenea, sia sul piano metodologico che strutturale, ne giustifica una trattazione unitaria.

13Anzitutto viene opportunamente specificato come nella lingua colloquiale il vocabolo peculiumdesigni tutto ciò che appartiene agli schiavi, secondo un graduale processo di restrizione dall’accezione originaria di proprietà lato sensu fino ai beni di minor valore (pusilla pecunia) e allo stesso assetto patrimoniale (patrimonium servi). Gli attori principali di questo processo di evoluzione semantica sono proprio i giuristi, i quali trattano ordinariamente il peculium nell’actioad esso relativa, mentre gli schiavi usano il termine con una certa ritrosia (cfr. pp. 103 e 120 e nn. 85 e 181). Ovviamente se il concetto di appartenenza è naturale se riferito ad un servus, al contrario la doctrina dei giureconsulti segna un discrimen tra peculium e patrimonium, identificandosi solo in quest’ultimo la proprietà libera e incondizionata. L’ultima parte del contributo tratta il caso clamoroso del praefectus urbi Pedanio Secondo, ucciso da uno dei suoi schiavi (Tac., Ann. XIV, 42-45). Il Senatus ConsultumSilanianum, del quale si è già fatto cenno in precedenza,prevede espressamente la corresponsabilità e l’esecuzione di tutti gli schiaviche vivono sotto lo stesso tetto del padrone ucciso. I due punti cruciali della norma sono rappresentati dalla perseguibilitàdei servi che, pur alloggiando sub eodemtecto, non abbiano protetto il dominus,e dall’obbligo di vendicare il defunto gravante sull’erede (ultio). Tacito riporta l’intervento di Cassio Longino, fermo assertore della necessità di applicare ad ogni costo la sanzione prevista, e rievoca l’episodio conferendo il massimo risalto agli effetti retorici, con una studiata alternanza tra stile giudiziario e deliberativo.

14Il lavoro successivo si sofferma a sua volta sui dispensatores, ovvero persone di condizione servile addette a mansioni finanziarie ed anche per questo raramente beneficiarie della manumissio, se non in tarda età (p. 130, n. 33). L’analisi è condotta su testi letterari – in primis la Cena Trimalchionis del Satyricon di Petronio – e giuridici, per una lettura integrata e congiunta: la categoria, infatti, viene menzionata in ben tredici passi del Digesto, due dei quali riportano anche il nome del funzionario (p. 159, n. 225). Tuttavia ancora diverse lacune affliggono una puntuale definizione della relativa realtà giuridica, dal momento che né il romanziere né i giuristi ne puntualizzano i tratti, ma la citano di scorcio, senza offrire particolari rilevanti. Un dato di fatto è rappresentato dal silenzio assoluto sui comportamenti inidonei, il che rappresenta un dato estremamente significativo, sia che si intenda connetterlo ad una effettiva manifestazione diprobitasche ad un semplice, e comunque più che comprensibile, contegno dettato da ragioni di convenienza formale.

15Wolfram Buchwitz (Giving and Taking: The Effects of Roman Inheritance Law on the Social Position of Slaves, pp. 165-185) tratta il diritto successorio a partire da Dig. XXVIII, 1, 16 pr., Pomp. l.s. reg., ovvero l’esplicita attestazione di una regola generale che riconosce allo schiavo la testamenti factio. Viene subito specificato, del resto, che essa va intesa esclusivamente in senso passivo anziché attivo, come la capacità di ricevere e non di assegnare beni. Poiché infatti i servi non dispongono di proprietà personali, non sono neanche capaci di redigere un testamento. Tuttavia, stando a Gai., Inst. II, 185, il testatore non solo può istituire uno schiavo come erede nel proprio testamento, ma anche affrancarlo. Si tratta, in sostanza, del procedimento attuato ex testamento, in cui la formula liber esto esprime la perentorietà in posteriussottolineata dall’impiego funzionale dell’imperativo futuro. Lo stesso Gaio specifica la ragione della scelta di un heres dallo status sociale inferiore: un incolpevole destinatario di oneri gravosi ed indesiderati può infatti stornarli, discernendo i propri beni personali da quelli ricavati dalla trasmissione ereditaria (p. 170).

16Il contributo a firma di Aglaia McClintock (Servi poenae: WhatDidIt Mean to Be ‘Condemned to Slavery’?, pp. 187-201) si sofferma a sua volta sulla formula comprensiva di tutti coloro che hanno subito la damnatio capitis, dalla vivicombustione alla crocifissione, l’esposizione alle fiere, i ludi venatorii e i metalla. Il relativo profilo giuridico prevede l’eliminazione di ogni diritto soggettivo a partire dalla pronuncia della condanna. Tale privazione di fatto individua un motivo di spettacolo nella stessa esecuzione o di profitto nell’obbligo ai lavori forzati. Rispetto alla schiavitù, dunque, rilevano aspetti ben più marcati, come la durezza del trattamento e l’irreversibilità della decisione. Inoltre l’istituto non sembra essersi costituito in un’unica soluzione, bensì mediante provvedimenti imperiali progressivi e caratterizzati da una sfera previsionale eterogenea, difficile da armonizzare. L’espressione può essere ricondotta al principato di Antonino Pio, tenendo anche conto del fatto che la natura vendicativa di Nemesis/Faustina rappresenta la personificazione della giustizia imperiale. Il paragrafo conclusivo viene dedicato alla capitisdeminutio maxima secondo l’elaborazione delle Istituzioni di Giustiniano (I, 1, 16). La casistica comprende tre situazioni di estrema gravità, come una sententia particolarmente grave, l’ingratitudine nei confronti del patronus o il consenso per una vendita fraudolenta, essenzialmente funzionale alla condivisione del relativo ricavato.

17Segue un approfondimento su un principio fondamentale della giurisprudenza servile, come il favor libertatis, secondo il quale in caso di dubbio bisogna sempre procedere in direzione della libertà dello schiavo (Jakob Fortunat Stagl, Slaveholdersas Freedom Fighters, pp. 203-236). Stando a Dig. I, 1, 4, Ulp. 1 inst., infatti, il beneficium della manumissio risulta operativo secondo i canoni del ius gentium, intrinsecamente superiore rispetto al ius civile. Viene quindi esaminata una testimonianza di Gaio (Inst. 4, 14), secondo la quale il principio del favor libertatis risalirebbe addirittura alle Leges XII Tabularum, nonostante l’elezione del provvedimento a pratica istituzionale si debba a due provvedimenti del I sec. d.C., dunque decisamente seriori, come la Lex Iulia Petronia de servise la lex Iulia Norbana, entrambe concepite in favoremlibertatis (pp. 215-217). Tuttavia gli schiavi affrancati non sono del tutto indipendenti, essendo comunque tenuti ad osservare per tutta la vita l’obsequium nei confronti dei loro ex domini, attuali patroni. Sul piano sostanziale questo rispetto si traduce nel riscontro concreto delle operae e dei bona, quantificabili le prime in porzioni di tempo da corrispondere ogni anno al patronus, e consistendo invece i secondi nel riservare a lui o ai suoi eredi una parte dell’eredità. Il vincolo dunque non si interrompe, ma prosegue anche post mortem. L’ultimo paragrafo elegge come titolo un’espressione incisiva dell’Apostolo Paolo (Opus legis scriptum in cordibus, Rm2, 15), accostata alla non meno assertiva definizione di lexpublicaquale communis rei publicaesponsio (Dig. I, 3, 1, Papin. 1 def.).

18Come si è già avuto modo di accennare, anche il contributo finale è sottoscritto dal curatore, il che realizza una preziosa Ringkomposition nell’architettura interna del testo. A corredo si hanno infine una ricca bibliografia (pp. 269-296) e l’indice delle fonti, distinte tra epigrafiche e papirologiche (p. 299 s.), giuridiche antiche (pp. 300-306) e moderne (p. 310), nonché letterarie (pp. 306-309).

19In estrema sintesi si può concludere che il volume propone importanti riflessioni sul tema intricato del diritto servile, grazie ad un’attenta opera di analisi e decrittazione dei complessi meccanismi sottesi. Uno dei suoi pregi principali è rappresentato proprio dalla densità assertiva con cui affronta i singoli problemi, operazione favorita anche dall’azione sinergica degli studiosi coinvolti, in grado di assicurare un approccio integrato e congiunto, sia sotto il profilo metodologico che sostanziale.

Review by Feb. 28, 2024
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ISSN: 1860-5605
First publication
Feb. 28, 2024

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